Vantaggi e rischi di comprare una casa in costruzione direttamente dal costruttore

Quando si decide di acquistare casa e si cerca un immobile adatto alle proprie esigenze, si tende a volgere lo sguardo verso abitazioni già esistenti. In alcuni casi, però, ci si può imbattere in immobili in costruzione che potrebbero suscitare interesse; può trattarsi di abitazioni in via di realizzazione oppure di progetti ancora sulla carta.

Ma conviene davvero comprare un immobile in costruzione direttamente dal costruttore?

I vantaggi di comprare una casa in costruzione

Vi sono sicuramente diversi vantaggi nell’acquisto si una casa ancora in costruzione, legati soprattutto a flessibilità e qualità.

  • È possibile personalizzare l’immobile sulla base delle proprie preferenze e necessità, anche a livello di divisione degli spazi; per esempio, si può optare per un living open space anziché una divisione tra soggiorno e cucina.
  • Tutti gli impianti e gli elementi tecnici devono rispettare normative e standard in vigore, e avranno pertanto una qualità maggiore rispetto ad abitazioni più datate; pensiamo per esempio agli impianti elettrici con classe energetica più alta e di conseguenza minori consumi.
  • È molto improbabile che si rendano necessari lavori di manutenzione, almeno nei primi anni, salvo errori di costruzione da cui l’inquilino può tutelarsi preventivamente.

Rischi e svantaggi di acquistare una casa dal costruttore

Allo stesso modo, vi sono alcuni punti a cui il compratore deve prestare attenzione al momento dell’acquisto, per tutelarsi da eventuali problematiche future, e alcuni svantaggi da prendere in considerazione.

  • Nel momento dell’acquisto è necessario versare un anticipo al costruttore che, nel caso in cui esso fallisse, può essere messo a rischio se non correttamente tutelato.
  • Tendenzialmente, comprare una casa nuova ha costi maggiori rispetto a comprarne una già esistente – costi che, spesso, possono però essere ammortizzanti nel tempo risparmiando su lavori di manutenzione o ristrutturazione, sulle bollette e via dicendo.
  • Con una casa nuova, il momento di consegna dell’immobile può essere ritardato per diversi motivi ed è quindi necessario avere una certa flessibilità sulla data di ingresso.
  • Potrebbero, in alcuni casi, nascere delle divergenze con il costruttore sulle aspettative per la realizzazione della casa: spesso, infatti, il costruttore si è già fatto un’idea di come dividere gli spazi e realizzare l’abitazione, idea che può differire da quella dell’acquirente rendendo necessaria una negoziazione.
  • Prima del 2005 le protezioni a tutela dell’acquirente erano molto limitate, mentre con il decreto legislativo n°122 uscito del giugno di quell’anno esse sono state implementate notevolmente.

Tutele per chi compra una casa in costruzione

Chi compra una casa in costruzione direttamente dal compratore ha diritto a una serie di tutele che lo proteggono da eventuali rischi che si possono verificare in corso d’opera.

Fidejussione del costruttore

Il costruttore è obbligato a fare una fidejussione bancaria o assicurativa a fronte di tutti i versamenti fatti prima del rogito che trasferisce la proprietà dell’immobile. Essa, infatti, garantisce la protezione di tutte le somme versate dall’acquirente: il costruttore ha l’obbligo di adempiere a questi pagamenti e gli enti finanziari (la banca o la compagnia assicurativa con cui è stipulata la fidejussione) devono garantire che questo accada.

Il costo della fidejussione è a carico del costruttore e varia in base al rischio; spesso, questa spesa viene caricata sul prezzo di acquisto dell’immobile.

La polizza assicurativa sull’immobile

Il costruttore è responsabile per 10 anni dell’immobile in caso di difetti di costruzione o eventuali danni secondo l’articolo 1669 del Codice Civile. Per questo, egli è tenuto a stipulare una polizza assicurativa sull’immobile.

È consigliabile, nel momento in cui si acquista la casa, chiedere di visionare la polizza per essere a conoscenza di quali sono i danni coperti dall’assicurazione.

Fondo di solidarietà in caso di fallimento

Nel caso in cui il costruttore fallisca e questo danneggi l’acquirente, quest’ultimo ha diritto ad accedere a un fondo di solidarietà istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La stipula del contratto

Al momento del rogito viene stipulato un contratto preliminare che deve includere:

  • dati di acquirente e costruttore,
  • dati catastali dell’immobile,
  • descrizione delle caratteristiche tecniche e urbanistiche dell’abitazione,
  • indicazione di eventuali vincoli o ipoteche che potrebbero pendere sulla casa,
  • tempi massimi di costruzione e consegna dell’immobile,
  • prezzo complessivo e modalità di pagamento,
  • estremi della richiesta e del permesso di costruire,
  • dettagli della fidejussione.
     

Inoltre, è necessario verificare che non vi siano ipoteche a nome di terzi sull’immobile e che sia stato operato il frazionamento dell’accollo del mutuo; queste verifiche, così come la scrittura del contratto, sono in capo al notaio.


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