CIL, CILA E SCIA: quali sono le differenze e quando servono

Se stai pianificando di eseguire dei lavori nel tuo immobile è essenziale che tu comprenda come richiedere il permesso per la ristrutturazione edilizia secondo la normativa italiana. Per mettersi in regola, infatti, lo stato prevede procedure di autorizzazione differenziate, ognuna con il suo iter burocratico da seguire.

Non lasciarti spaventare, però: la differenza tra CIL, CILA, SCIA e DIA è più semplice di quanto possa sembrare e dipende dalla tipologia di intervento che stai per eseguire. L’articolo 3 del Testo Unico sull’Edilizia li distingue in questo modo:

  • interventi di manutenzione ordinaria, che interessano più che altro il rapido rinnovo, la riparazione o la sostituzione delle finiture;
  • interventi di manutenzione straordinaria, che coinvolgono anche le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, che servono a garantire il normale funzionamento della struttura dell’immobile;
  • interventi di ristrutturazione, che riguardano gli interni e gli esterni di un immobile, e che comprendono anche opere di demolizione e ricostruzione;
  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica, che hanno effetto sul piano regolatore e modificano interi quartieri e la viabilità;
  • attività di edilizia libera, per cui non occorrono permessi.

All’apparenza il mondo dei titoli abilitativi può sembrare complicato. Con questa guida, noi di Casavo ti aiutiamo a scacciare la confusione, districarti fra questi acronimi e chiarire la differenza tra SCIA, CILA e altri permessi per lavori e ristrutturazioni edilizie.

CIL (Comunicazione Inizio Lavori)

Per la maggior parte degli interventi di manutenzione ordinaria vale il principio di edilizia libera e quindi non servono pratiche amministrative di alcun genere. Alcuni comuni, però, potrebbero richiedere una notifica scritta da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia: la CIL – sigla che sta per Comunicazione Inizio Lavori.

Al di là della discrezionalità del tuo municipio, il documento è obbligatorio per legge anche nel caso di alcuni interventi comuni:

  • lavori temporanei nel limite dei 90 giorni;
  • pavimentazione e finitura degli spazi esterni;
  • realizzazione di intercapedini interrate, vasche di raccolta delle acque e locali tombati;
  • installazione dei pannelli solari e fotovoltaici al di fuori del centro storico – la zona A) del decreto ministeriale 1444/1968 – sfruttando magari i vantaggi fiscali dell’Ecobonus per le prime case;
  • lavori sulle aree ludiche senza fini di lucro e sugli elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici.

Quando un progetto di ristrutturazione prevede lavori più impegnativi la CIL smette di essere sufficiente, subentra la differenza tra CIL, CILA, SCIA e DIA e l’iter amministrativo da seguire si allarga. Vediamo come funziona.

CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali dell’edificio hai bisogno di una procedura abilitativa differente: la CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

La differenza tra CIL e CILA non si limita alla profondità dei lavori di rinnovo: in questo caso va allegata anche la certificazione di un professionista. L’asseverazione di un tecnico serve ad attestare che il progetto rispetta il piano urbanistico, i regolamenti edilizi vigenti, le normative antisismiche e di efficienza energetica.

Per chiarire ulteriormente in cosa differiscono CIL e CILA proviamo a fare un esempio. Se hai intenzione di sostituire le finiture interne – come il rinnovo degli intonaci o la sostituzione degli infissi – è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori. Modificare la distribuzione interna degli ambienti, aprire nuove porte interne e spostare le pareti non strutturali, invece, è considerato come manutenzione straordinaria e richiede la CILA.

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

A differenza della CILA, la SCIA – che significa Segnalazione Certificata di Inizio Attività – autorizza lavori generalmente più impegnativi. Potrebbe sembrarti per alcuni aspetti simile al permesso di costruire, anche se risulta molto più pratica e sbrigativa. In questo caso, infatti, non è il Comune a verificare il rispetto delle normative edilizie ma spetta al cittadino autocertificarlo attraverso l’asseverazione tecnica.

L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 elenca i requisiti per utilizzare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività come permesso per la ristrutturazione edilizia. Per la legge questo è l’iter burocratico da seguire per tutti gli interventi che non rientrano nell’articolo 10 – disciplinato dal permesso di costruire – e nell’articolo 6 – dove si parla di edilizia libera. In sostanza? Ogni tipologia di lavoro che non viene autorizzato attraverso la CILA, come operazioni straordinarie sulla struttura dell’edificio, profondi restauri e persino la demolizione con successiva ricostruzione.

A dimostrazione della sua praticità, sappi che puoi sfruttare la SCIA anche come alternativa veloce al permesso di costruire per alcune tipologie di lavori:

  • interventi che non alterano i parametri urbanistici e le volumetrie;
  • interventi che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
  • interventi che lasciano inalterato l’aspetto dell’immobile se questo è vincolato dal decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;
  • interventi che rispettano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

In caso di dubbi, soprattutto quando i titoli abilitativi sembrano sovrapporsi, la consulenza di un geometra può essere fondamentale per evitare fastidiosi contrattempi. In fondo, conoscere gli adempimenti legali da rispettare è il modo migliore per ristrutturare casa senza stress.

Super-DIA

La riorganizzazione burocratica promossa dal governo negli ultimi decenni ha semplificato parecchio i procedimenti edilizi. In compenso, a volte, ha lasciato convivere normative molto simili fra loro. È il caso della Super-DIA. In effetti la differenza tra DIA, SCIA e CILA è pressoché inesistente, se non per la maggiore praticità degli ultimi due titoli abilitativi.

È ancora il caso di parlare di Super-DIA, quindi? Sì, quantomeno perché non è scomparsa dai testi normativi quindi è bene conoscerla. Essendo le procedure edilizie regolamentate a livello regionale, molti comuni accettano ancora la Super-DIA soprattutto in sostituzione del permesso di costruire.

È necessaria per tutti gli interventi di ristrutturazione che possono modificare la struttura dell’immobile, come nel caso delle variazioni di volume, della sagoma, delle superfici e l’aumento delle unità immobiliari. Quando una buona organizzazione degli spazi domestici non basta più a migliorare la vivibilità degli ambienti, ecco una valida soluzione. Attenzione soltanto a rispettare le tempistiche burocratiche: assicurati di presentare la documentazione completa almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Permesso di costruire

Nel caso di interventi molto incisivi – come la costruzione di una casa dalle fondamenta – la corretta autorizzazione abilitativa è il permesso di costruire. A detta degli articoli dal 10 al 20 del D.P.R. 380/2001, questo documento riguarda i lavori intesi a modificare la struttura urbanistica della città nel pieno rispetto delle regole vigenti e del piano regolatore. Nello specifico comprende i lavori di nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica, ma gli esempi concreti non si esauriscono qui. Possiamo includere nell’elenco anche i lavori per aumentare la superficie calpestabile, il cambio d’uso di un immobile e in genere tutti gli interventi trasformativi compresi nella ristrutturazione edilizia.

A differenza di CIL, CILA, SCIA e DIA la procedura di autorizzazione del permesso di costruire è più lenta e lo stesso Comune richiede una documentazione corposa. Vanno infatti presentati il titolo di legittimazione, un rapporto tecnico firmato da un professionista certificato, gli elaborati progettuali e l’asseverazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza.

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Permessi edilizi quali sono le differenze tra i titoli abilitativi

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